Risarcimento del danno e responsabilità civile

L’avvocato Morganella offre un servizio di consulenza ed assistenza altamente qualificato per ottenere il risarcimento dai danni nei molteplici settori della responsabilità civile, di origine contrattuale ed extracontrattuale, occupandosi tra l’altro di:

  • incidenti stradali ;
  • rapporti di vicinato;
  • vacanza rovinata;
  • responsabilità professionale;
  • responsabilità medica;
  • inadempimento contrattuale.

 

La responsabilità extracontrattuale non deriva da un preesistente rapporto giuridico tra le parti, ma sorge in occasione della violazione di un dovere generico, riassumibile con il brocardo latino neminem laedere.

La norma fondamentale in materia è l’art. 2043 c.c., in base al quale “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

Stante la necessità di tutelare un numero sempre più crescente di situazioni meritevoli di tutela che vengano violate (es. danno morale del convivente per la perdita del compagno, ovvero danno dei nonni per la perdita del nipote), il principio anzidetto è in continua evoluzione giurisprudenziale e normativa.

Inoltre il risarcimento ricomprende tutte le sfaccettature del danno ciò rende il ristoro integrale (es. danno estetico, danno psichico, danno morale ed esistenziale, danno alla vita di relazione).

Lo studio offre assistenza sia stragiudiziale, che giudiziale, a privati ed aziende che necessitino di una tutela per ottenere il “giusto” risarcimento del danno.

Per poter agire fondatamente, si deve provare il fatto illecito da cui è derivato il danno, la colpevolezza del danneggiante e il nesso causale tra la condotta illecita e il danno.

L’avvocato, valutate le circostanze, riuscirà ad indicare se vi sono i presupposti per il risarcimento dei danni.

Il risarcimento del danno si prescrive in 5 anni.

La responsabilità contrattuale, invece, consiste nella violazione di uno specifico dovere, proveniente da un obbligo precedentemente assunto.

In questo caso, vi è un’inversione dell’onere della prova, nel senso che il danneggiato dovrà solamente provare l’esistenza di un contratto, mentre spetterà al debitore dimostrare che egli non ha colpa per l’occorso inadempimento.

Il risarcimento del danno si prescrive in dieci anni.

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