- Violazione degli obblighi di assistenza familiare ai sensi dell’art. 570 del Codice Penale.
- Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio ai sensi dell’art. 570bis del Codice Penale.
Mantenimento dei figli minori
Una mamma, timidamente, si avvicina e mi chiede: “Avvocato ma io ho diritto di chiedere al padre delle mie bambine di contribuire economicamente?”
La domanda di questa donna ha motivato la nascita di questo articolo. Poteva essere posta anche da un uomo, il contenuto che segue non sarebbe cambiato.
Preliminarmente, occorre precisare che l’argomento richiede alcune precisazioni necessarie per chiarire i dubbi e rispondere alle domande di chi, per interesse proprio, si accingerà alla lettura.
È probabile che non tutti i genitori siano a conoscenza dei diritti e dei doveri che hanno, per questo vi propongo un breve excursus normativo per fornirvi un po’ di dimestichezza nella materia.
L’art. 30 della Costituzione stabilisce il principio in virtù del quale è dovere di entrambi i genitori (siano essi sposati, conviventi o non conviventi) di mantenere i figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
L’art. 148 c.c. prevede tale obbligo per i genitori sposati. Tuttavia è noto ormai che nei confronti dei figli delle coppie di fatto, si applicano le stesse norme dettate per i figli nati in costanza di matrimonio. Infatti, non sussiste più alcuna disparità di trattamento tra figli nati da coppie unite in matrimonio e figli delle coppie non convolate a nozze. Peraltro, non si parla più di figli naturali e figli legittimi ma semplicemente di figli nati in costanza o meno di matrimonio, come è confermato, dal codice civile, secondo cui “tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico” (l.219\2012).
In sintesi un genitore ha sempre il dovere di mantenere il figlio.
Tale dovere e, dunque, la responsabilità genitoriale, non è disponibile, nel senso che neppure con l’accordo dell’altro coniuge si può essere esonerati dal mantenimento e ciò perché si tratta di UN DIRITTO DEL MINORE (art.316, 317 c.c.).
Il minore ha altri diritti, come il diritto alla BIGENITORIALITA’ ovvero un legittimo diritto a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche se gli stessi siano separati o divorziati.
E qui, una parentesi è doverosa.
Sovente, i genitori, presi da emozioni proprie, fanno fatica a “vedere” cosa è meglio per il minore. Poiché le emozioni personali per la fine della relazione si mischiano con tutte le altre. Sul punto il counseling legale, che pure esercito, mi permette di creare all’interno dello studio una relazione di aiuto con il cliente. Spesso mi trovo di fronte a forti emozioni, rabbia, delusione, sconforto, disperazione. Non dimentichiamoci, nessuno, che la fine di una relazione rappresenta un lutto, e elaborare questo lutto quando ci sono dei figli che hanno il diritto di godere di entrambi i genitori non è agevole. Da un lato i genitori hanno l’esigenza di creare un no contact con il partner, dall’altro il minore ha diritto di preservare un rapporto con entrambe le figure genitoriali ed è un attimo che le cose si complicano. È qui che interviene, come una mano dal cielo, il counseling legale.
Quale avvocato mi pregio di offrire la migliore soluzione giuridica, quale counselor mi pregio di poter aiutare la parte ad affrontare il “viaggio giuridico” vedendo accolte le proprie emozioni, rispettato il proprio dolore e sostenuta la propria sfera emotiva.
Mi preme precisare, altresì, che non va dimenticato che in materia vige il principio del superiore interesse del minore, tale principio riconosce al minore dei diritti propri ed insieme costituisce una clausola generale positivamente predisposta al fine di consentire al giudice la valutazione concreta delle peculiarità della situazione sottoposta al suo esame affinché adotti la decisione che a suo giudizio realizzi il miglior interesse del minore.
Ulteriore riferimento normativo e nozione utile è che la mancanza del dovere di mantenere i figli operata da parte dei genitori è sanzionata penalmente.
La denuncia per mancato mantenimento dei figli è uno, ma non l’unico, strumento che si ha per ottenere, da parte dell’ex coniuge o convivente, il versamento delle somme dovute.
Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare è perseguibile d’ufficio ed è punito con la reclusione fino a 3 anni o con la multa da euro 103,00 a euro 1.032,00. In particolare, il Codice penale prevede due diversi delitti: