Il procedimento di delibazione permette alle sentenze canoniche di trovare ingresso nell’ ordinamento italiano, ovvero, di produrre effetti giuridici.
Il procedimento può seguire due riti: quello camerale, nel caso in cui le parti congiuntamente depositino un ricorso volto a richiedere che la sentenza canonica, dichiarativa della nullità matrimoniale pronunciata dal tribunale ecclesiastico sia produttiva di effetti giuridici nell’ ordinamento italiano; quello ordinario, nel caso in cui sia una sola parte a presentare la domanda, con atto di citazione che dovrà essere notificato alla controparte. In questo caso il giudizio si svolgerà come una normale causa civile.
La sentenza canonica una volta delibata produce effetti ex tunc ovvero dal giorno in cui il matrimonio fu celebrato.
Con la delibazione della sentenza canonica il matrimonio cessa di esistere anche per l’ordinamento civile.
CONCETTO DI «DELIBAZIONE»
Con il termine «delibazione» si intende quella speciale procedura giudiziaria tramite la quale in un determinato Stato viene accordata – a domanda di parte – efficacia giuridica ad un provvedimento di carattere giudiziario emesso dall’autorità giudiziaria di un altro Stato.
A tale procedura possono essere, pertanto, sottoposte anche le sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale emesse dall’ordinamento giudiziario canonico, in applicazione dell’Accordo tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica del 18 febbraio 1984, modificativo della precedente normativa in materia prevista dal Concordato Lateranense del 1929.
Infatti, l’art. 8, n. 2 di tale rinnovata disciplina prevede che la sentenza ecclesiastica di nullità di un matrimonio concordatario (cioè celebrato in forma canonica cui sia seguita trascrizione ai fini civili) può acquistare efficacia giuridica nella Repubblica italiana previa domanda congiunta di entrambi i coniugi o di uno di essi, da inoltrarsi presso la Corte di appello competente per territorio, che va individuata in quella nel cui distretto si trova il Comune ove fu trascritto il matrimonio stesso.
Tale procedura è rimasta, peraltro, immutata a seguito dell’entrata in vigore della Riforma del diritto internazionale privato avvenuto con la Legge n. 218/95.
PRESUPPOSTI PROCESSUALI PER IL PROCEDIMENTO DI DELIBAZIONE
La domanda di delibazione, che deve essere necessariamente sottoscritta da un procuratore legale, richiede la presenza dei seguenti ed indispensabili presupposti processuali:
-la sentenza di nullità del matrimonio che è rilasciata dal competente organo giudiziario ecclesiastico, nel rispetto della procedura da osservarsi nei processi di nullità matrimoniale;
-il decreto di esecutività, che è rilasciato dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, nella sua funzione di superiore organo di controllo dell’attività giudiziaria ecclesiastica, con il quale si attesta l’esecutività secondo il diritto canonico della delibanda sentenza ecclesiastica di nullità.
IL PROCEDIMENTO VERO E PROPRIO
La causa di delibazione si instaura mediante la “domanda delle parti o di una di esse”; in conformità al principio della domanda. Il ricorso deve essere depositato presso la Corte d’Appello competente.
La Corte d’Appello territorialmente competente per la delibazione è quella nel cui distretto è situato il Comune dove il matrimonio concordatario è stato trascritto.
EFFETTI DELLA DELIBAZIONE
La delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio canonico, facendo venir meno retroattivamente i suoi effetti civili fin dal giorno della sua celebrazione (lasciando tuttavia impregiudicati gli eventuali rapporti di filiazione e tutti gli obblighi giuridici ad essi collegati), fa venir meno anche l’esigenza della domanda di divorzio, qualora esso non sia già giudizialmente intervenuto tra le parti. Viceversa, è possibile la delibazione della sentenza ecclesiastica anche se sia già intervenuto il divorzio, i cui effetti personali e patrimoniali già eventualmente ivi statuiti restano comunque fermi ed efficaci.
Dalla nuova disciplina concordataria resta, tuttavia, esclusa la possibilità di delibazione delle dispense pontificie per lo scioglimento del matrimonio rato e non consumato, poiché trattasi di provvedimenti graziosi e del tutto discrezionali, emessi con un procedimento di carattere amministrativo e non giudiziario, nel quale sono assenti le fondamentali garanzie giurisdizionali sancite dalla Costituzione repubblicana a favore di ogni cittadino italiano (art. 24).
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